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Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 3829 del 31 gennaio 2002

Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 3829 del 31 gennaio 2002

Testo massima n. 1

Quando sia stata disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare, l’aumento eccezionalmente previsto, per particolari categorie di reati, dall’art. 303, comma 1, lett. b ] n. 3 bis c.p.p. non incide sulla determinazione della durata massima «di fase», che in nessuncaso può superare il doppio dei termini previsti dallo stesso art. 303, commi 1, 2 e 3.

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