14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3719 del 12 settembre 1994
Testo massima n. 1
Ai fini del ripristino della custodia cautelare, l’art. 302 c.p.p. non esige che l’interrogatorio avvenga a piede libero, ma che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell’interrogatorio stesso e che il giudice, prima di decidere sulla nuova richiesta di misura cautelare, possa valutare l’eventuale difesa preventiva dell’interessato.
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Testo massima n. 2
L’illegittimità del fermo per gli stessi fatti oggetto di un titolo restrittivo caducato, giustifica il rifiuto dell’interrogatorio, che rende impossibile tanto la convalida, quanto l’immediato ripristino della custodia cautelare divenuta inefficace ex art. 302 c.p.p. La suddetta illegittimità non rende, per contro, invalido l’interrogatorio che sia stato espletato nel corso dell’udienza di convalida, dal momento che l’art. 294, comma 1, c.p.p. prescinde dalla convalida del fermo o dell’arresto allorché prevede che l’interrogatorio effettuato in quell’udienza esime il giudice dall’obbligo di provvedervi dopo l’adozione della misura cautelare.
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