14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1864 del 15 ottobre 1993
Testo massima n. 1
Nel caso di inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare per omesso interrogatorio dell’indagato nei termini, il giudice, nell’emettere un successivo provvedimento, ha l’obbligo sia di riconsiderare la sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari, che di valutare i risultati dell’interrogatorio, con motivazione, eventualmente stringata, ma congrua. Le uniche eccezioni possono essere costituite dalla mancata presentazione alla data fissata per l’interrogatorio stesso o dal rifiuto di rispondere.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]