14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 316 del 1 marzo 1996
Posted at 15:47h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il giudice competente abbia disposto la cessazione dello stato di custodia cautelare [ nella specie per ritenuta inosservanza del termine di cinque giorni fissato dall’art. 294, comma 1, c.p.p. ], non è revocabile da parte dello stesso giudice, quand’anche non sia stato ancora eseguito, trattandosi di provvedimento che, una volta emanato, è comunque venuto a giuridica esistenza, con conseguente esaurimento della potestà decisoria da parte dell’organo che lo ha adottato.
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