14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2255 del 22 luglio 1997
Testo massima n. 1
L’obbligo di sentire previamente il difensore, che l’art. 301, comma 2, c.p.p. — nel testo risultante dalla parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 29 maggio – 8 giugno 1994, nella parte in cui non prevede che previamente sia sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura — pone a carico del giudice al quale sia stata richiesta dal pubblico ministero la rinnovazione della misura cautelare disposta per esigenze probatorie, non è estensibile all’ipotesi in cui la rinnovazione sia richiesta per esigenze di difesa sociale; infatti, solo nel primo caso è prescritto il contraddittorio con il difensore, al fine di prevenire l’emissione di una ordinanza volta a rinnovare una misura la cui efficacia stia per venir meno per la scadenza del termine.
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