14 Mag Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 101 del 29 gennaio 1993
Testo massima n. 1
L’operatività dell’art. 375 c.p.c., che, quando sussistono le condizioni ivi previste, prevede la possibilità di trattazione del ricorso per cassazione in camera di consiglio — da ritenersi consentita, in difetto di contraria previsione espressa, anche con riguardo alle pronunce rimesse alla competenza delle Sezioni Unite [ nella specie, adite per l’impugnazione di provvedimento disciplinare irrogato al Consiglio Superiore della Magistratura ] — non è preclusa dal fatto che il medesimo ricorso sia stato in precedenza fissato per l’udienza pubblica — in quanto il rinvio della causa a nuovo ruolo restituisce al primo presidente il potere di scelta fra tale udienza e l’adunanza della camera di consiglio — e, manifestamente, non viola il diritto costituzionale di difesa, sia perché l’oralità non è di questo diritto connotato indefettibile, sia perché le esigenze difensive sono garantite dall’osservanza di adeguato contraddittorio.
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