Cass. pen. n. 8 del 23 febbraio 2000

Testo massima n. 1


I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati aquisiti aliunde nel corso di indagini estranee al procedimento già definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi.

Testo massima n. 2


In virtù della preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima.

Testo massima n. 3


Le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 300, comma 5, c.p.p., per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere non operano nel caso di revoca di quest'ultima, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza di mero fatto che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto o meno a custodia cautelare. (Nell'occasione la Corte ha precisato che le condizioni ed i limiti di cui all'art. 300, comma 5, c.p.p. operano, viceversa, nella diversa ipotesi di riforma in malam partem della sentenza di non luogo a procedere a seguito di impugnazione).

Normativa correlata