14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5825 del 13 gennaio 2000
Testo massima n. 1
In tema di libertà personale, è provvedimento errato, ma non abnorme, quello con il quale il giudice revochi sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata la inefficacia della misura cautelare in carcere per decorrenza dei termini. Esso pertanto non è impugnabile in cassazione, ma, ricorrendone i presupposti, deve essere qualificato dalla adita Suprema corte come appello, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale del Riesame.
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Testo massima n. 2
In tema di libertà personale, poiché le ordinanze, se non impugnate, acquistano il carattere della irrevocabilità, non è consentito, neanche al medesimo organo che le ha emesse, disporne la revoca. Invero, l’istituto dell’autotutela, che consente alla pubblica amministrazione di correggere i propri provvedimenti errati, trova limitata applicazione nel settore della amministrazione della giustizia ed in particolare per quanto riguarda i provvedimenti de libertate, per i quali, per esplicito dettato costituzionale, sono previste procedure tassative che danno luogo a provvedimenti sempre verificabili ed impugnabili, nei termini previsti dalla legge. [ Fattispecie relativa alla revoca da parte della Corte di appello di sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata la inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini ].
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