14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7674 del 27 febbraio 2002
Testo massima n. 1
Nel procedimento di appello avverso le ordinanze
de libertate sono ammissibili, purché compatibili con la sua natura incidentale ed attuate assicurando il contraddittorio, l’acquisizione e la conseguente valutazione di elementi probatori raccolti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, data la rilevanza del principio generale di necessaria e permanente attualità delle condizioni legittimanti il trattamento cautelare [ art. 209, commi 1 e 3, c.p.p. ], ed operando in via analogica la disciplina delineata ai commi 2 e 3 dell’art. 603 c.p.p.
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