14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4626 del 11 gennaio 1993
Testo massima n. 1
La cognizione del giudice chiamato a decidere sull’appello proposto avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di una misura coercitiva, deve limitarsi a verificare la legittimità e la correttezza del giudizio che il giudice che procede ha espresso in ordine agli elementi in suo possesso e da lui utilizzati per concludere se sussistano o meno le condizioni di applicabilità della misura ex art. 273 c.p.p. Pertanto l’acquisizione da parte del giudice di appello di elementi che non siano stati oggetto della cognizione del giudice
a quo non può essere pretesa dall’appellante
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