14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1309 del 11 maggio 1993
Testo massima n. 1
Allorché l’appello riguarda un’ordinanza di rigetto di istanza di revoca ex art. 299 c.p.p., la decisione del tribunale è vincolata, oltre che all’effetto devolutivo, per cui la sua cognizione non può estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza di applicazione della misura cautelare. Ne consegue che il tribunale della libertà non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni d’applicabilità della misura cautelare, ma solo a stabilire se l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della misura sia immune da violazioni di legge e incensurabile sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]