14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1692 del 11 agosto 1993
Testo massima n. 1
Quando l’impugnazione investe l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere ed il provvedimento che in appello la ha confermata, oggetto di censura può essere soltanto la violazione, da parte del giudice di merito, del dovere di indicare i gravi indizi, sulla base dei quali la misura stessa viene confermata, i fatti, dai quali sono stati desunti, ed i motivi della loro rilevanza, sempre che il vizio, che si intende denunziare, risulti dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, esulando dalla cognizione della Cassazione la valutazione degli elementi indizianti, che rientra nella competenza del giudice di merito.
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