14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2798 del 7 settembre 1995
Testo massima n. 1
In tema di provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendenti, l’art. 89, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 impone a colui che, essendo sottoposto a custodia cautelare, intenda sottoporsi ad un programma di recupero, di allegare all’istanza la «certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla struttura». [ Fattispecie nella quale ai fini della revoca della custodia cautelare, è stata ritenuta inidonea ad attestare lo stato di tossicodipendenza la nota rilasciata dall’apposito servizio di una Usl, che si era limitato a registrare le dichiarazioni dell’interessato, senza compiere alcuna verifica e, in particolare, senza svolgere gli accertamenti clinici e di laboratorio specificamente demandatigli dall’art. 113, comma 1, lett. b del testo unico sugli stupefacenti ].
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