Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4168 del 26 novembre 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4168 del 26 novembre 1993

Testo massima n. 1

Il giudice, qualora debba provvedere, anche di ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l’obbligo di richiedere il parere del pubblico ministero. Trattandosi di richiesta obbligatoria, la sua omissione, in quanto concernente la partecipazione del P.M. al procedimento, comporta la nullità prevista dall’art. 178, lettera b ], c.p.p. [ In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che l’avviso spedito al P.M., con il quale gli si comunica la data dell’interrogatorio, non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modifica o revoca della misura cautelare, atteso che l’avviso assolve la funzione di assicurare la partecipazione — non obbligatoria — del P.M. all’udienza, mentre l’eventuale richiesta di parere è un atto che si pone cronologicamente in epoca successiva all’interrogatorio e che riguarda la partecipazione obbligatoria del P.M. al procedimento ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze