14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23626 del 11 giugno 2001
Testo massima n. 1
Il pubblico ministero non ha alcun obbligo di depositare, unitamente al parere da lui espresso in ordine ad una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare, gli atti o documenti a sostegno di detto parere, non essendo un tale obbligo espressamente previsto da alcuna disposizione normativa, né potendosi esso far derivare, in via di interpretazione analogica, dall’art. 293, comma 3, c.p.p., concernente l’obbligo di effettuare, dopo la notificazione dell’ordinanza impositiva di misura cautelare, il deposito, oltre che di tale ordinanza, anche degli atti a suo tempo presentati a sostegno della relativa richiesta.
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Testo massima n. 2
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, deve escludersi che, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 299, comma 3 ter, prima parte c.p.p. — nella quale, a differenza che nella seconda parte, l’assunzione dell’interrogatorio della persona sottoposta a indagini è prevista come meramente facoltativa — la mancata effettuazione di detto interrogatorio possa costituire causa di nullità.
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