14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4184 del 2 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Il disposto di cui all’art. 299, comma 4, c.p.p., il quale riconnette la sostituzione di una misura cautelare in precedenza disposta con una più grave all’aggravamento delle esigenze cautelari, non trova applicazione per l’ipotesi in cui la misura della custodia cautelare in carcere venga applicata, su richiesta del P.M., in luogo di quella degli arresti domiciliari disposta ai sensi del D.L. 14 luglio 1994, n. 440, caducato per mancata conversione in legge: in tal caso la misura degli arresti domiciliari derivava dalla scelta di politica criminale contenuta in tale decreto e non era il risultato di una precedente situazione sussistente
ex ante; conseguentemente, venuto meno il limite normativo alle scelte cautelari del giudice, l’applicazione della più grave misura deve essere ispirata ai criteri valutativi di cui all’art. 275 c.p.p. e cioè all’adozione del provvedimento coercitivo adeguato alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, con riferimento alla situazione esistente nel momento dell’applicazione.
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