14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 886 del 29 aprile 1998
Testo massima n. 1
A fronte di una richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, la seconda parte del comma 3 ter dell’art. 299 c.p.p., stabilisce l’obbligo del giudice di provvedere all’interrogatorio dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, allorché l’istanza sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già considerati. Peraltro, pur contenendo il periodo esaminato riferimento testuale al solo imputato, la previsione in esso contenuta, per la sua indubbia valenza di norma di garanzia, deve ritenersi estesa, ai sensi dell’art. 61 c.p.p., anche all’indagato.
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