Cass. pen. n. 2075 del 27 maggio 1998

Testo massima n. 1


In tema di revoca delle misure cautelari, poiché il c.d. giudicato cautelare ne fonda l'irrevocabilità allo stato delle acquisizioni, una nuova istanza non può essere proposta prima che esso si formi, e cioè che sia concluso l'itinerario di impugnazione del provvedimento applicativo, salvo che con essa si adducano elementi sopravvenuti, tra i quali non è il provvedimento di cassazione con rinvio dell'ordinanza del giudice del riesame, proprio perché esso non chiude la fase d'impugnazione.