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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1962 del 28 ottobre 1998

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1962 del 28 ottobre 1998

Testo massima n. 1

Poiché la disposizione di cui all’art. 299, comma 3 bis, c.p.p., che prevede l’obbligo del giudice di sentire il pubblico ministero qualora debba provvedere sulla revoca o sulla sostituzione di una misura cautelare, ha carattere generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia della misura, integra la nullità prevista dall’art. 178, lett. b ] c.p.p. l’omessa acquisizione del parere del pubblico ministero in relazione alla scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini della custodia cautelare, e ciò ancorché si tratti di provvedimento dovuto in presenza di determinate condizioni.

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