14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2106 del 12 luglio 1999
Testo massima n. 1
Affinché il giudice provveda alla sostituzione di una misura cautelare già in atto con altra più grave ovvero all’aggravamento delle modalità applicative è necessario uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla «richiesta» del pubblico ministero. [ Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato l’ordinanza che aggravava una misura coercitiva in quanto emessa su «parere» favorevole del P.M. sollecitato a esprimersi dal giudice in quanto l’imputato, già agli arresti domiciliari, era stato attinto da altra ordinanza di custodia cautelare ].
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