Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 931 del 19 maggio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 931 del 19 maggio 1993

Testo massima n. 1

Allorché si proceda per uno dei reati indicati nel terzo comma dell’art. 275 c.p.p., è preclusa la sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno grave: la permanenza delle esigenze cautelari, ancorché attenuate, purché continuino a sussistere i gravi indizi di colpevolezza, comporta il mantenimento dell’originaria più grave misura coercitiva. Per poter far cessare la custodia cautelare devono venire a mancare completamente le suddette esigenze, ma a tale ipotesi consegue la revoca della misura imposta, a norma del primo comma dell’art. 299 c.p.p. il quale, non prevedendo — per ovvi motivi — la riserva contenuta nel secondo comma in ordine ai reati contemplati nel terzo comma del citato art. 275, stabilisce che le misure coercitive [ e interdittive ] sono immediatamente revocate quando risultano «mancanti», anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 c.p.p. o dalle disposizioni relative alle singole misure, ovvero le esigenze cautelari previste dall’art. 274 stesso codice.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze