14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 931 del 19 maggio 1993
Testo massima n. 1
Allorché si proceda per uno dei reati indicati nel terzo comma dell’art. 275 c.p.p., è preclusa la sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno grave: la permanenza delle esigenze cautelari, ancorché attenuate, purché continuino a sussistere i gravi indizi di colpevolezza, comporta il mantenimento dell’originaria più grave misura coercitiva. Per poter far cessare la custodia cautelare devono venire a mancare completamente le suddette esigenze, ma a tale ipotesi consegue la revoca della misura imposta, a norma del primo comma dell’art. 299 c.p.p. il quale, non prevedendo — per ovvi motivi — la riserva contenuta nel secondo comma in ordine ai reati contemplati nel terzo comma del citato art. 275, stabilisce che le misure coercitive [ e interdittive ] sono immediatamente revocate quando risultano «mancanti», anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 c.p.p. o dalle disposizioni relative alle singole misure, ovvero le esigenze cautelari previste dall’art. 274 stesso codice.
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