14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2271 del 28 giugno 1997
Testo massima n. 1
In tema di proroga della custodia cautelare, la nozione di gravità delle esigenze cautelari non è affatto incompatibile con quella di attenuazione di queste ultime, poiché nel suo ambito è possibile un’oscillazione tra i due parametri della massima e della minore gravità: anche in quest’ultimo caso le esigenze cautelari mantengono il carattere suddetto, che tuttavia risulta attenuato e consente, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., l’applicazione di una misura cautelare meno severa o comunque più proporzionata. Ne deriva che la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari non è incompatibile con la proroga della medesima, poiché la gravità delle esigenze, indicate nell’art. 274 c.p.p., può permanere pur in presenza di una sua attenuazione; la proroga, poi, è possibile anche con riferimento agli arresti domiciliari, atteso che questi ultimi sono annoverati nella categoria della custodia cautelare ai sensi dell’art. 284, comma cinque, c.p.p. [ Nella specie la Suprema Corte ha osservato che sarebbe d’altronde illogico ritenere che la proroga sia possibile qualora gli arresti domiciliari siano stati applicati sin dall’inizio e non anche quando vi sia stata la citata sostituzione ].
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