14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4468 del 28 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Il principio fissato dall’art. 299, comma 1, c.p.p., secondo cui, al fine di evitare ingiustificate compressioni della libertà personale, il giudice, ove richiestone, deve sempre verificare la persistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione della misura cautelare non comporta che quel giudice, in sede di valutazione della richiesta revoca della misura stessa, possa modificare gli elementi componenti l’imputazione, ove la diversità di tali elementi non risulti evidente dalle carte processuali ed abbisogni, invece, di essere ricercata attraverso un’operazione di profonda rivalutazione delle acquisizioni probatorie già considerate dal giudice del riesame. [ Nella specie, in applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, a fronte della dedotta diversità della data di commissione del reato rispetto a quella indicata dall’accusa, in funzione dell’invocata applicabilità di normativa previgente, aveva rilevato, respingendo la richiesta di revoca della misura cautelare, che detta diversità sarebbe potuta emergere solo da una rivalutazione degli elementi indizianti già valutati in sede di riesame ].
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