14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3716 del 23 novembre 1995
Testo massima n. 1
La circostanza che in sede di revoca di una misura cautelare personale, dovendosi considerare sia i fatti sopravvenuti che quelli originari e sussistenti al momento dell’adozione dell’ordinanza impositiva, sia possibile una valutazione diversa rispetto a quella prescelta all’atto dell’applicazione non significa che il giudice competente a pronunciarsi sull’istanza di revoca possa replicare a tempo indeterminato l’esame di quegli stessi elementi vagliati in precedenza ed in particolare al momento di cui sopra [ con ciò sottraendo al giudice del riesame la sua naturale funzione e confondendo l’ambito della revoca con quello del riesame ]. All’uopo i fatti non sopravvenuti debbono essere individuati in quelli che, pur già storicamente avveratisi, non poterono essere esaminati [ per qualsiasi motivo ] dal giudice che emise l’ordinanza impugnata.
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