14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 961 del 28 maggio 1996
Testo massima n. 1
La decisione del giudice di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare è vincolata, oltre che dall’effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, anche dalla natura del provvedimento impugnato, del tutto autonomo rispetto a quello impositivo della misura stessa. Ne consegue che in tale sede il tribunale non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, [ specialmente quando queste siano già state verificate con la procedura di cui all’art. 309 c.p.p. ], bensì soltanto a controllare — salvo l’applicabilità dell’art. 299, comma 1, c.p.p. — che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]