14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1751 del 20 maggio 1997
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, una volta che sia scaduto il termine d’impugnazione dell’originario provvedimento o sia comunque esaurito il procedimento incidentale, gli effetti della decisione permangono nel procedimento principale fino al momento in cui si verifichi un mutamento della situazione processuale, sulla quale il giudice ha pronunciato, nel senso che tale decisione costituisce preclusione ad una nuova valutazione della situazione stessa, ammissibile soltanto per la sopravvenienza di fatti o risultanze nuove. Ne consegue che la richiesta di revoca di una misura coercitiva non può fondare sulla contestazione dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza che la supportano o delle esigenze cautelari che l’hanno imposto, avendo già gli uni e le altre formato oggetto di giudizio: ma deve indicare gli elementi di novità, pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenute, che hanno fatto venir meno le condizioni, tra queste comprese la sussistenza di esigenze cautelari, per mantenere ferma la misura.
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Testo massima n. 2
Qualora le parti processuali chiedano l’applicazione della pena, ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., del tutto prescindendo da uno dei reati contestati — nella specie la pena era stata patteggiata solo per il reato di costruzione abusiva e non per la realizzazione di essa in località sismica senza l’autorizzazione —, se il Pretore aderisca alla richiesta ed applichi la pena concordata, anch’egli prescindendo dalla violazione antisismica, ed il P.M. impugni la sentenza non per la mancata presa in considerazione di quest’ultima violazione, ma solo per l’omesso ordine di demolizione, non si forma il giudicato, e la sentenza non diviene intangibile da parte della Corte di cassazione, per il reato restato fuori dal patto, fuori dalla motivazione nonché dal dispositivo della sentenza, fuori dall’impugnazione. Ciò tenuto conto dell’assoluta radicalità del vizio, che si risolve nella disapplicazione non solo delle norme del codice di procedura penale [ art. 50 — azione penale obbligatoria ed irretrattabile; artt. 444 e segg. – patteggiamento sulla pena e non sulle imputazioni ], ma dell’art. 112 della Costituzione e cioè del principio di obbligatorietà [ e di irretrattabilità ] dell’azione penale. [ Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio della sentenza con ordine di trasmissione degli atti al Pretore ].
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