Cass. civ. n. 15847 del 06 giugno 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Pronuncia di inammissibilità dell'appello - Soccombenza - Sussistenza - Grave ed eccezionale motivo di compensazione - Esclusione - art. 92, comma 2, c.p.c..


La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 12484 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.