14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 877 del 14 aprile 1993
Testo massima n. 1
Come si evince chiaramente dall’art. 298 c.p.p. e, segnatamente, dal comma secondo di tale disposizione [ per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione ], è da ritenere possibile in linea di principio la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354/75 e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni connaturali alla misura alternativa e alla misura cautelare, la effettiva compatibilità fra l’una e l’altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare. [ Nella specie, sulla base di tali principi, è stata affermata la compatibilità tra affidamento in prova al servizio sociale e misura cautelare degli arresti domiciliari ].
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