14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 903 del 13 marzo 1998
Testo massima n. 1
La liberazione condizionale può, in linea di principio, essere concessa anche a soggetto che sia sottoposto, per altri fatti, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendosi solo verificare [ indipendentemente dalle altre condizioni previste dalla legge ], se, in concreto, vi sia o meno incompatibilità fra le limitazioni dipendenti dalla libertà vigilata [ da applicarsi in conseguenza della liberazione condizionale ] ed il rispetto, ritenuto dalla legge preminente, della misura cautelare; ciò in linea con il principio della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione di pena in regime di misure alternative alla detenzione, affermato dall’art. 298, comma 2, c.p.p.
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