14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7227 del 5 luglio 1991
Testo massima n. 1
Il nuovo ordinamento processuale ha recepito il principio della compatibilità tra la custodia cautelare e l’espiazione della pena. Pertanto, l’esecuzione di un ordine con il quale si dispone la carcerazione nei confronti di un soggetto al quale sia stata anche applicata una misura cautelare personale in relazione ad altro procedimento e per il quale non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva di condanna, comporta la sospensione della misura cautelare, soltanto se questa è incompatibile, per motivi intrinseci alla sua struttura, ovvero a causa delle concrete modalità esecutive, con l’espiazione della pena.
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