14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 996 del 15 aprile 1998
Testo massima n. 1
In tema di divieto di «contestazioni a catena», di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p., il termine al quale riferire la «desumibilità dagli atti» è diverso a seconda che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto il rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare. Nella prima ipotesi [ seconda parte dell’art. 297, comma 3 ], la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio; nella seconda ipotesi [ prima parte dell’art. 297 comma 3 ], invece, la desumibilità dagli atti, deve essere riferita ad epoca anteriore all’emissione della prima ordinanza cautelare. In ogni caso, non comporta la retrodatazione del termine di custodia l’acquisizione agli atti, entro i limiti temporali indicati dalle citate disposizioni, della mera notizia del fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussistano i presupposti legittimanti l’adozione della misura cautelare.
[adrotate group=”23″]