14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6530 del 2 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Agli effetti di quanto previsto dall’art. 297, comma 3, c.p.p., fra reato associativo e singoli reati fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e meno ancora della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via generica. Tale vincolo potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell’ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. [ Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso in ordine alla quale si deduceva, agli effetti cautelari, una sorta di «presunzione di continuazione» rispetto ai reati fine ].
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