14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1764 del 16 giugno 1999
Testo massima n. 1
Con l’introduzione del nuovo comma terzo dell’art. 297 c.p.p., per effetto dell’art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, il legislatore ha esteso l’ambito del divieto della cosiddetta contestazione a catena, ai fini della decorrenza del termine iniziale della custodia cautelare, oltre che allo stesso fatto, anche a fatti diversi da quello per il quale sia stata emessa la prima ordinanza custodiale, alle condizioni: a ] che essi siano stati commessi anteriormente a detta ordinanza; b ] che risultino connessi al fatto per il quale è stata emessa la prima ordinanza, essendo configurabile il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico; c ] che essi siano desumibili dagli atti prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto della originaria ordinanza cautelare.
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