14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3040 del 2 novembre 1999
Posted at 15:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
La permanenza del reato di associazione per delinquere cessa con la privazione della libertà personale dell’agente. Pertanto, se dopo la scarcerazione risulti provata l’ulteriore adesione al sodalizio, deve ravvisarsi un nuovo e autonomo reato per il quale può essere emesso un nuovo provvedimento cautelare, dalla notifica del quale decorre un nuovo termine di custodia cautelare, senza che sia violato l’art. 297, comma terzo, c.p.p.
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