14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31287 del 18 settembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di divieto di contestazioni a catena [ art. 297, comma 3, c.p.p. ], l’individuazione del momento di “desumibilità dagli atti” degli elementi idonei a costituire presupposto per l’emissione della successiva ordinanza cautelare in epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio presuppone che, in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare, sia intervenuto il rinvio a giudizio al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare [ art. 297, comma 3, seconda parte, c.p.p. ]. Qualora, invece, il rinvio a giudizio non sia intervenuto, la desumibilità dagli atti deve sussistere [ art. 297, comma 3, prima parte, c.p.p. ] al momento di emissione della prima ordinanza cautelare.
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