14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3632 del 24 gennaio 2003
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 297, comma terzo, c.p.p., il quale fa divieto di applicare la così detta contestazione a catena, il termine al quale riferire la “desumibilità dagli atti” è diverso a seconda che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare, poiché, nella prima ipotesi [ prevista dalla seconda parte dell’art. 297, comma terzo ], la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio, mentre, nella seconda ipotesi [ prevista dalla prima parte dell’art. 297, comma terzo ], la desumibilità dagli atti deve essere riferita ad epoca anteriore all’emissione della prima ordinanza cautelare.
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