Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20922 del 3 giugno 2005

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20922 del 3 giugno 2005

Testo massima n. 1

Nel caso di pluralità di ordinanze applicative della medesima misura cautelare la regola dettata dall’art. 297, comma 3, c.p.p., secondo cui i termini di durata massima della misura decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima di dette ordinanze opera, finché non sia intervenuto il rinvio a giudizio, indipendentemente [ quando sussista il requisito della connessione qualificata ] dalla circostanza che i fatti posti a base delle ordinanze successive fossero o non fossero desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, dovendosi ritenere che la condizione della non desumibilità, prevista dall’ultima parte della citata disposizione normativa per la non operatività della suddetta regola, sia richiesta solo per il caso che le successive ordinanze siano state emesse dopo il rinvio a giudizio. [ Mass. redaz. ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze