14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1077 del 12 gennaio 2006
Testo massima n. 1
La retrodatazione, ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.p., della decorrenza dei termini di custodia cautelare alla data della esecuzione o notificazione di una prima ordinanza cautelare, cui ne siano seguite altre relative a fatti diversi, non opera qualora questi ultimi formino oggetto di un diverso procedimento e non siano in rapporto di connessione qualificata [ quale indicato nella citata disposizione normativa ] con gli altri ai quali si riferisce la prima ordinanza, nulla rilevando, in tale situazione, il momento della desumibilità dagli atti degli elementi indizianti atti a giustificare l’emissione delle ordinanze successive.
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