Cass. civ. n. 15804 del 06 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Risultanze della consulenza - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Adesione alla C.T.U. del giudice - Motivazione - Necessità – Omissione – Conseguenze - Fattispecie.
Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (Nella specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4