14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2021 del 15 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari, la sopravvenienza di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli previsti dall’art. 300 c.p.p. [ archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, sentenza di condanna a pena dichiara estinta, condizionalmente sospesa ovvero inferiore alla custodia cautelare subita ] non esplica alcuna rilevanza sulla misura cautelare applicata, in quanto la stessa mantiene la propria efficacia fino alla scadenza dei termini di durata massima di cui all’art. 303 c.p.p.
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Testo massima n. 2
In tema di rapporti tra estinzione di misure cautelari personali e computo dei relativi termini di durata, poichè l’art. 297, comma terzo, prima parte, c.p.p. non pone una deroga ai principi dettati dall’art. 300 c.p.p., è ininfluente la mancata emissione di una nuova ordinanza cautelare in caso di riqualificazione giuridica del fatto contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio o nella sentenza di condanna di primo grado, salvo che ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.
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