14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5312 del 29 maggio 1998
Testo massima n. 1
Perché un’area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato. Deve, pertanto, escludersi l’uso pubblico del passaggio quando questo venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]