14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1964 del 22 giugno 1992
Testo massima n. 1
La nullità di notifica dell’avviso dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. esula dai limiti istituzionali del giudizio di riesame, giacché non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l’emissione del provvedimento cautelare, mentre l’esame delle condizioni di successiva inefficacia, tra cui rientra l’omissione dell’interrogatorio, rientra nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari davanti a cui devono essere dedotte, e il relativo provvedimento è soggetto ai mezzi di impugnazione di cui all’art. 310 c.p.p.
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