14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 143 del 21 marzo 1992
Testo massima n. 1
La circostanza che nell’espletamento dell’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare il giudice adotti «metodi investigativi » non compromette la validità dell’interrogatorio stesso, purché venga realizzata la finalità di garanzia alla base della previsione di cui all’art. 294 c.p.p. Eventuali deviazioni dallo schema-tipo dell’interrogatorio di garanzia non potranno essere fatte valere [ in un regime fondato sul principio di tassatività delle nullità ] come cause di invalidità dell’atto e, a fortiori, come causa di caducazione dello
status custodiae.
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