14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28977 del 16 luglio 2001
Testo massima n. 1
In tema di avviso al difensore di fiducia per l’interrogatorio di garanzia, nell’ipotesi di omonimia [ per la presenza di più difensori dello stesso Foro con nome e cognome identici ] spetta alla cancelleria provvedere alla notificazione nelle forme idonee a garantire la partecipazione del difensore di fiducia all’interrogatorio, eventualmente anche procedendo a notificare l’avviso ad entrambi i professionisti, non potendosi richiedere all’imputato di farsi carico di simile circostanza a lui non riferibile. Ne consegue che l’interrogatorio effettuato senza la presenza del difensore di fiducia, non avvisato, è viziato da nullità generale di ordine intermedio che, se tempestivamente dedotta, comporta l’immediata perdita di efficacia della misura cautelare.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]