14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15111 del 22 novembre 2000
Testo massima n. 1
La dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico consiste nel comportamento del proprietario che, pur se non intenzionalmente diretto alla produzione dell’effetto di dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettività assoggettandolo al correlativo uso che ne perfeziona l’esistenza senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale ovvero ablatorio al fine di soddisfare un’esigenza comune dei membri della collettività uti cives indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che l’anima. La volontarietà del comportamento è ravvisabile anche quando il privato proprietario con il non far cessare l’uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attività diversamente finalizzata, manifesti chiaramente per facta concludentia l’intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettività così da rendere legittimo l’uso pubblico della medesima.
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