14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5705 del 12 gennaio 1999
Testo massima n. 1
L’obbligo di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare non opera quando gli atti sono stati trasmessi al giudice del dibattimento, in quanto gli artt. 294 e 302 c.p.p., come dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 77 del 1997, hanno una sfera di efficacia che è stata estesa fino alla conclusione della udienza preliminare, ma non oltre. Ciò perché le esigenze che l’interrogatorio in vinculis mira a soddisfare sono assicurate nella fase dibattimentale dal contraddittorio e dalla possibilità per l’imputato di interloquire non soltanto attraverso l’esame, ma anche rendendo «in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune» [ artt. 494, comma 1, 523, comma 5, c.p.p. ].
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