14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7277 del 8 giugno 1999
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all’art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 11 della legge n. 332 del 1995, l’interrogatorio della modifica apportata dall’art. 11 della legge n. 332 del 1995, l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui l’indagato o l’imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza o a fermo. Ed invero il predetto art. 11 si è limitato a modificare il sesto comma dell’art. 294 citato senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388, riguardante, appunto, l’interrogatorio dell’arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.
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Testo massima n. 2
Una volta che sia stato chiesto, con il ricorso per cassazione, il controllo della motivazione sul punto relativo alle dichiarazioni predibattimentali rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi, e gli elementi di prova desunti dalla lettura dei relativi verbali siano rilevanti ai fini della decisione, la Corte di cassazione, indipendentemente dall’eventuale eccezione di parte che reclami, a norma dell’art. 6 della legge n. 267 del 1997 e della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 513 c.p.p. intervenuta con sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, l’inutilizzabilità delle dette dichiarazioni, deve controllare la conformità della motivazione alle regole del diritto sopravvenuto, rilevando anche se la sentenza impugnata si fondi su elementi conoscitivi il cui uso non sia più consentito dalla legge.
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