Cass. pen. n. 3778 del 28 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 294, comma 1, c.p.p., va effettuato l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare va computato secondo la regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., e quindi non tenendo conto del dies a quo ma soltanto del dies ad quem, non essendo applicabile la diversa regola dettata dall'art. 297, comma 1, c.p.p., la quale riguarda soltanto i termini di durata della custodia cautelare.

Testo massima n. 2


In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, c.p.p., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si — applica la regola generale dell'art. 172, comma quarto, c.p.p., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.

Normativa correlata