14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3778 del 28 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 294, comma 1, c.p.p., va effettuato l’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare va computato secondo la regola generale di cui all’art. 172, comma 4, c.p.p., e quindi non tenendo conto del dies a quo ma soltanto del dies ad quem, non essendo applicabile la diversa regola dettata dall’art. 297, comma 1, c.p.p., la quale riguarda soltanto i termini di durata della custodia cautelare.
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Testo massima n. 2
In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294, comma primo, c.p.p., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all’attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si — applica la regola generale dell’art. 172, comma quarto, c.p.p., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l’esecuzione della custodia.
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