14 Mag Corte costituzionale sentenza n. 384 del 5 novembre 1996
Testo massima n. 1
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 294, comma 6, c.p.p. [ come novellato dall’art. 11 della L. 8 agosto 1995, n. 332 ], nella parte in cui non prescrive che anche l’interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del [ già previsto ] interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa precedere l’interrogatorio del giudice per le indagini preliminari.
[ Omissis ]. Si deve, infatti, ritenere la non assimilabilità, da una parte, dell’interrogatorio del giudice per le indagini preliminari in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l’interrogatorio del medesimo giudice per le indagini preliminari in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell’arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare e, d’altra parte, dell’ordinario interrogatorio del pubblico ministero [ art. 364 c.p.p. ] con quello — ad opera del medesimo organo dell’accusa — dell’arrestato [ art. 388 c.p.p. ], onde deve ritenersi insussistente tra le due sistuazioni comparate, al di là della loro innegabile contiguità, una identità sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina.
Da una parte si ha infatti che l’interrogatorio [ dell’arrestato ] al quale può procedere ex art. 388 c.p.p. il pubblico ministero [ Omissis ] ha una sua peculiarità rispetto a quello ordinario [ dell’indagato ] ex art. 364 c.p.p., al quale si riconduce l’interrogatorio ex art. 294 del soggetto sottoposto a misura cautelare sempre da parte del pubblico ministero, perché persegue una finalità anche di garanzia [ Omissis ]. Analoga finalità di garanzia è sottesa al provvedimento, che parimenti può adottare il pubblico ministero, di liberazione dell’arrestato ex art. 121 disp. att. c.p.p. nell’ipotesi in cui egli ritenga di non dover chiedere l’applicazione delle misure coercitive. Questa concorrente finalità di garanzia connota l’atto di interrogatorio dell’arrestato da parte del pubblico ministero sì da differenziarlo rispetto alla figura generale dell’interrogatorio dell’indagato da parte ancora del pubblico ministero, al quale fa riferimento la disposizione censurata.
[ Omissis ]. D’altra parte deve parimenti rilevarsi che anche l’interrogatorio dell’indagato in stato di custodia cautelare ad opera del giudice per le indagini preliminari, ex art. 294 c.p.p., non è pienamente equiparabile a quello dell’arrestato al quale procede il giudice per le indagini preliminari medesimo in sede di udienza di convalida ex art. 391 dello stesso codice quando il pubblico ministero non chieda l’adozione di misure cautelari. Infatti, mentre il primo persegue lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari l’interrogatorio dell’arrestato, come tale, persegue la diversa finalità di verificare se sussitano, o meno, le [ del tutto diverse ] condizioni che legittimano l’arresto.
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