14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 354 del 10 gennaio 2011
Testo massima n. 1
Un’area privata può ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio, allorché sussista non solo l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, e la sussistenza di un titolo valido a sostenere l’affermazione di un diritto di uso pubblico, ma anche l’ulteriore requisito dell’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso il requisito dell’oggettiva idoneità a soddisfare un fine di pubblico interesse con riferimento ad una mulattiera di montagna di ridottissime dimensioni ed assai scoscesa, su cui non era consentito un transito generalizzato di mezzi agricoli ].
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